Il fenomeno della collaborazione con la giustizia di membri delle organizzazioni criminali mafiose, riceve in Italia una sua configurazione normativa solo all'inizio degli anni '90. Il primo provvedimento legislativo è, infatti, la legge n. 82 del 15 marzo 1991, che verrà via via successivamente aggiornato nella sua parte applicativa da una serie di disposizioni a carattere legislativo e regolamentare.
Il fenomeno, tuttavia, acquista una sua rilevanza intorno alla metà degli anni '80, quando alcuni dei cosiddetti collaboratori storici - fra i quali Buscetta, Calderone e altri - cominciano a rivelare quanto a loro conoscenza circa le strategie, le attività, la struttura e i singoli episodi delittuosi di Cosa Nostra.
All’epoca, l'unico riferimento normativo restava quello delle attenuanti previste per i collaboratori imputati di reati di terrorismo ed eversione (L. 6/2/1980 n. 15). Un precedente solo orientativo; molto diverse erano, infatti, le motivazioni, le finalità e le caratteristiche dei due contesti associativi e, dunque, le ragioni di fondo alla base della scelta di collaborare.
Se questa era la situazione in Italia, negli Stati Uniti già nel 1970 era stato varato il Witness Protection Program che garantiva più ampie e concrete garanzie al testimone/collaborante.
Il provvedimento varato in Italia nasce, quindi, dalla congiunta esperienza di due diversi ambiti normativi - italiano e americano - adattato, però, alle specificità dei reati di associazione mafiosa e al particolare contesto italiano. Per un decennio, la legge n. 82 del 15 marzo '91 consentirà di ottenere notevoli successi operativi e un progressivo incremento (soprattutto tra il 1992 e il 1995) del numero di ammissioni al programma di protezione. Negli anni immediatamente successivi al 1995 - che segna l'apice del fenomeno con 397 ammissioni - si assisterà ad una progressiva diminuzione degli ingressi e a un fenomeno diffuso di delegittimazione dei collaboratori; nel 2000 si registreranno solo 91 nuove ammissioni.
In questo mutato clima, nasce la legge del 13 febbraio 2001 con la quale viene modificata in senso restrittivo la disciplina di protezione.
Se questa, in estrema sintesi, è la cornice normativa, occorre, però, tenere conto di altri fattori entro cui si compie tale trasformazione (Sciarrone 1998; Dino 2002; Becucci/Massari 2003). Il periodo d'oro della collaborazione si realizza grazie ad una convergenza tra fattori sociali, politici e un particolare "stato di salute" dell'organizzazione mafiosa, tutti favorevoli al processo di scardinamento del sodalizio criminale. In un primo tempo, infatti, le dichiarazioni dei “pentiti”, la linea di rigore delle istituzioni, la forte riprovazione sociale maturata nell'opinione pubblica dopo le stragi del 1992-1993, una valutazione politica più attenta del pericolo mafioso, non solo favoriscono il fenomeno della collaborazione ma consentono anche di registrare notevoli successi sul piano operativo, arrivando a far ipotizzare come prossima una definitiva sconfitta della mafia (Schneider/Schneider 2003). I numerosi successi registrati dall’attività repressiva, il venir meno della certezza d’impunità e l’acuirsi del livello di scontro, crea in Cosa Nostra una vera e propria situazione di “sbando” che favorisce – anche solo per calcolo strumentale – la collaborazione con lo Stato. Sintomatico è il fatto che i nuovi “pentiti” denuncino il loro profondo disagio, una vera e propria crisi di identità, affermando di sentirsi “traditi” dall’organizzazione e di non riuscire più a riconoscersi all’interno di un gruppo che ha rotto il patto di fiducia con i suoi membri (Di Maria 1989, 1998; Lo Verso et alii 1999; Lo Verso/Lo Coco 2003). Così perdurando fino alla metà degli anni Novanta, tale clima muta sostanzialmente negli anni a noi più prossimi.
Più di recente, una pressante campagna d'opinione – sedicente garantisti ma che, nei fatti, è risultata più attenta alle posizioni processuali della borghesia delle professioni e della politica – ha contribuito a rappresentare in termini di generalizzata inattendibilità i contributi forniti dai collaboratori di giustizia, prendendo spesso a pretesto la presenza nelle loro dichiarazioni di imprecisioni, incoerenze, aggiunte o eliminazioni di particolari, in momenti successivi a quelli della verbalizzazione dei fatti richiamati; più d’un commentatore ha ritenuto di poter provare la scarsa genuinità dei loro racconti, solo che questi si presentassero viziati dal semplice, fisiologico progredire del ricordo, da uno stato di alterata emotività, o - talvolta - dalla manifestazione di limiti logico-espressivi nella ricostruzione delle vicende narrate, che nella maggior parte dei casi, peraltro, appartengono a una memoria lontana nel tempo. E questo, ignorando che spesso proprio le lacune, le contraddizioni, i vuoti di memoria, le imprecisioni possono essere la prova della veridicità di quanto riferito a distanza di anni da una normale memoria umana. Come scrivono Fabietti e Matera (1999): «La memoria è una "forma selettiva di ricordo" […]. Non è quindi una semplice "registrazione" del passato, ma una rappresentazione di quest'ultimo ottenuta attraverso il ricordo da un lato e l'oblio dall'altro. […]».
Contestualmente, ha subito un forte attacco anche il principio della cosiddetta convergenza del molteplice, secondo cui più dichiarazioni convergenti di collaboratori costituirebbero già una prova; è stato sottolineato che il circuito in cui possono trovarsi a coesistere più soggetti sottoposti a protezione, non garantirebbe dal rischio di una circolazione interna di notizie, capace di generare accordi e intese a danno degli accusati. Questa preoccupazione ha prodotto l'inserimento nel nuovo testo di legge sui collaboratori (l. 13 febbraio 2001, n. 45) di un esplicito divieto per il difensore di assistere "più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di un altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso)" (articolo 16, comma 4bis lettera c). Inspiegabilmente, però, la legge non prevede la medesima incompatibilità nella difesa di imputati per crimini mafiosi che non abbiano scelto la via della collaborazione; gli uomini di mafia, "fedeli" all'organizzazione possono tranquillamente scegliere il medesimo difensore, ancorché imputati negli stessi procedimenti o procedimenti connessi.
In alcuni casi, ci si è spinti più oltre, e – confondendo la sfera giuridica con quella etico/morale – si è sostenuto che taluni collaboratori non si sono mai pentiti dei loro reati e che, per tale ragione, i loro racconti non meriterebbero di esser presi in seria considerazione (Fasullo 1996; Stabile 1996; Scordato 1997). Dimenticando, così, che «il legislatore non ha affatto inteso il “pentimento” come fatto interiore di sincera resipiscenza, prevedendo una normativa premiale che prescinde totalmente dall’accertamento (peraltro impossibile) del ripudio morale dei fatti oggetto di propalazione e che, comunque, incentiva le collaborazioni che pure siano dettate da mere considerazioni utilitaristiche» (Cfr. Corte d'Assise di Palermo, II Sezione, Sentenza n. 15/97).
I numerosi tentativi di isolamento degli ex-uomini d’onore e di delegittimazione dei loro contributi, hanno prodotto un diffuso scetticismo sui possibili e legittimi usi di tale figura processuale. Del resto, già nel 1993, il collaboratore Salvatore Cancemi avvertiva che «Riina stava facendo di tutto per ‘non far credere ai pentiti’, in quanto era convinto che screditando i pentiti sarebbe stato possibile ottenere una revisione del processo. Dopo l’arresto del Riina, la sua strategia anche su questo specifico fronte è stata proseguita da Provenzano Bernardo. Più in particolare mi è stato detto da Ganci Raffaele che il Provenzano si sta interessando sia per ‘non far credere ai pentiti’, sia per fare abrogare o modificare la legge sui pentiti».
A partire dalle considerazioni sopra esposte, la ricerca, attraverso un osservatorio pluridisciplinare fondato su contributi provenienti dall'area delle scienze socio-antropologiche, politologiche e giuridiche, si propone di studiare e contribuire a decodificare il peso e il senso che le conseguenze di alcuni avvenimenti e trasformazioni registrate nel tempo – nelle politiche, nelle normative, nonché nelle posizioni assunte dall'opinione pubblica nei confronti del fenomeno della collaborazione – hanno avuto nei comportamenti e nella storia personale dei collaboratori di giustizia, tenendo conto anche del quadro politico - nazionale e internazionale - che fa da sfondo ai cambiamenti registrati nel tempo, nel ruolo e nell'immagine di tali soggetti.
L’ipotesi di partenza è che il fenomeno della collaborazione sia mutato, risentendo di alcuni elementi/variabili di tipo macro e microsociologico, nonché di variabili e scelte personali connesse a specifiche strutture di personalità e storie di vita individuali.
Il tentativo è quello di intrecciare tra loro la dimensione macro con quella microsociale, cercando di individuare la trama comune che lega i vissuti di differenti individualità con le “forme” ed i rituali della vita associata e che consenta – al di là delle specificità e della peculiarità di ogni storia – di registrare elementi ricorrenti e nuclei di senso comune che rendano possibile mettere a confronto tra loro itinerari che altrimenti rimarrebbero confinati in una sfera personale. Come hanno scritto, in proposito, Schwartz e Jacobs (1987, p. 208) rifacendosi al pensiero di Simmel (1989) «Per Simmel la sociologia pura o formale consisteva nello studio delle forme di associazione, […] i processi per mezzo dei quali i membri di un gruppo influenzano le azioni degli altri membri, e ne sono influenzati. Quando ci si domanda come queste azioni siano organizzate, si scoprono certe strutture o forme che gli esseri umani utilizzano per trattare tra loro, forme in qualche modo indipendenti dal contenuto delle relazioni. […] Qualunque siano le passioni, i bisogni e le inclinazioni umane, queste in qualche modo si traducono in forme costanti di relazioni reciproche. I sociologi possono isolare queste forme, così come si isola un virus. In altri termini, le forme di interazione sono identificabili e descrivibili in modo tassonomico».
Dentro cornici normative e simboliche ampie, codici e forme di interazione sedimentate e condivise nelle loro ricorrenze (Goffman 1998) intendiamo quindi, ricostruire i vissuti dei singoli casi di collaboratori, ricucirne le storie onde individuare eventuali elementi di sfondo e condizioni sociali che possono favorire o inibire specifici comportamenti soggettivi.
Alessandra Dino